Capo IV
Art. 23
Abrogato36 / 60Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai Paesi terzi
In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;148#art-23