Art. 23 · Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai Paesi terzi
Capo IV

Art. 23

Abrogato36 / 60

Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai Paesi terzi

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;148#art-23