Art. 18 · Introduzione di animali di acquacoltura vivi delle specie portatrici in zone indenni da malattia
Sez. II

Art. 18

Abrogato18 / 60

Introduzione di animali di acquacoltura vivi delle specie portatrici in zone indenni da malattia

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;148#art-18