Art. 1 bis
15 / 16Definizioni
In vigore dal 21 mar 2023
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 561/2006, di cui all' del regolamento (UE) n. 165/2014 e di cui all' della direttiva 2002/15/CE.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;144#art-1-bis