Art. 9
9 / 13Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
In vigore dal 3 ott 2008
1. L'articolo 36 del decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all' è punito con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 23 in tema di pubblicità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze pericolose in confezioni originali, sempre che non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-9