Art. 7 · Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

Art. 7

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Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

In vigore dal 3 ott 2008
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «6-bis. In base alle vigenti disposizioni, resta in capo agli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'attività di vigilanza sull'immissione sul mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose. 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi dei controlli di cui al presente articolo e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 6-quater. Il decreto di cui al comma 6-ter si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei controlli di loro competenza fino all'emanazione di proprie tariffe, sulla base del costo effettivo del servizio, con loro apposite disposizioni. 6-quinquies. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6-ter, l'ammontare della tariffa dovuta per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è determinata in euro duemila, salvo conguaglio, da versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.».
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