Art. 5 · Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

Art. 5

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Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

In vigore dal 3 ott 2008
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le lettere d) ed e), sono sostituite dalle seguenti: «d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della sostanza, dette "frasi R". Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'allegato III. Per le sostanze pericolose contenute nell'allegato I debbono essere adottate le "frasi R" in esso indicate, mentre per le sostanze pericolose non ancora contenute nel suddetto allegato I le "frasi R" da usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI; e) le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza, dette "frasi S". Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'allegato IV. Per le sostanze pericolose contenute nell'allegato I debbono essere adottate le "frasi S" in esso indicate, mentre per le sostanze pericolose non ancora contenute nel suddetto allegato I, le "frasi S" da usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-5