Art. 4 · Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

Art. 4

4 / 13

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

In vigore dal 3 ott 2008
1. L' del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dal seguente: « (Obblighi generali). - 1. Le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate a norma degli articoli 19, 20, 21 e 22 e dei criteri di cui all'allegato VI e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l'applicazione degli del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche. 2. Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al momento dell'inserimento della sostanza nell'allegato I o fino al momento in cui è adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-4