Art. 5 · Principi che disciplinano il rilascio delle licenze

Art. 5

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Principi che disciplinano il rilascio delle licenze

In vigore dal 25 mag 2010
1. L'ENAC, ai sensi all'articolo 734 del codice della navigazione, provvede con proprio regolamento a definire i requisiti e le modalità per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di studente o di controllore del traffico aereo. 2. Il conseguimento della licenza è subordinato al superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare le capacità del candidato a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono all'accertamento dell'esperienza, delle abilità, delle cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai programmi approvati dall'ENAC secondo la normativa comunitaria. 3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne conserva la titolarità. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni. 3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo può disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo. 4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo. 5. La licenza è revocata in caso di: a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente; b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo; c) condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni. 5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti. 5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-bis, possono presentare memorie difensive. 5-quater. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati. 5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo. 5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo. 5-septies. Per il personale militare, l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all', comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare. 5-octies. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo. 5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all' del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall' del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213. 6. La licenza non può essere rilasciata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'appendice 1, allegata al presente decreto, e riporta la traduzione in inglese degli elementi a tale fine indicati nella medesima appendice 1.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;118#art-5