Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

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Campo di applicazione

In vigore dal 23 lug 2008
1. Fatto salvo quanto specificamente indicato in eventuali accordi internazionali per la delega di servizi di navigazione aerea, il presente decreto legislativo, limitatamente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, si applica: a) agli studenti controllori del traffico aereo; b) ai controllori del traffico aereo; c) alle organizzazioni di formazione che forniscono o intendono fornire servizi di formazione ai controllori di cui alla lettera b); d) ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;118#art-2