Art. 13
13 / 18Mutuo riconoscimento delle licenze comunitarie
In vigore dal 23 lug 2008
1. Fatta salva la facoltà dell'ENAC di richiedere il possesso di uno specifico livello di competenza linguistica nazionale, l'ente riconosce le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate rilasciate dall'autorità nazionale di vigilanza di un altro Stato membro in conformità alle disposizioni della direttiva 2006/23/CE nonché il certificato medico che le accompagna, purchè i titolari abbiano l'età minima di ventuno anni per i controllori del traffico aereo.
2. Il titolare di una licenza rilasciata da un altro Stato in conformità alla citata direttiva, che eserciti le proprie funzioni nelle regioni informazioni volo sotto la responsabilità italiana, ha il diritto di scambiare la sua licenza con una licenza rilasciata in Italia senza che vengano imposte condizioni supplementari, fatta eccezione per i requisiti di competenza linguistica nazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;118#art-13