Art. 11
11 / 18Certificati medici
In vigore dal 23 lug 2008
1. La certificazione medica è rilasciata da un organo sanitario o da medici esaminatori riconosciuti dall'ENAC, in conformità a quanto previsto all'articolo 734 del codice della navigazione.
2. La certificazione medica è rilasciata secondo i criteri generali dettati dall'ICAO, nonché i requisiti previsti da Eurocontrol, per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.
3. La validità della certificazione medica degli studenti e dei controllori di traffico aereo, fino al quarantesimo anno di età è di ventiquattro mesi. Per gli studenti e i controllori di traffico aereo ultraquarantenni la validità della certificazione medica è di dodici mesi.
4. La certificazione medica può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti medici che ne hanno determinato il rilascio. Contro la revoca della certificazione medica può essere presentato ricorso alla commissione medica d'appello, avvalendosi del parere di uno o più medici indipendenti.
5. Il titolare di una licenza informa il proprio datore di lavoro, ai fini della sorveglianza sanitaria, di ogni alterazione del suo stato di salute o di avere assunto sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza.
6. I fornitori di servizi del traffico aereo istituiscono procedure affinché i controllori possano assolvere gli obblighi di cui al comma 5 nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Il titolare di una licenza si sottopone agli accertamenti sanitari per verificare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;118#art-11