Art. 8
8 / 24Partecipazione del pubblico
In vigore dal 4 set 2013
1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all', ovvero, in caso di riesame ai sensi dell', comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonché, ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sull'autorità competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell';
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.
1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
3. Dopo l'adozione della decisione, copia della stessa e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è messa a disposizione del pubblico presso gli uffici di cui al comma 1. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-8