Art. 14 · Garanzie finanziarie

Art. 14

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Garanzie finanziarie

In vigore dal 22 lug 2008
1. L'autorizzazione di cui all' è subordinata alla prestazione all'autorità competente da parte dell'operatore di adeguate garanzie finanziarie, a favore di detta autorità, per l'attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione e per la gestione successiva alla chiusura del deposito, costituite secondo quanto previsto dall' della legge 10 giugno 1982, n. 348, affinché: a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura; b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. 2. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'. 3. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura del deposito dei rifiuti di estrazione assicura che le procedure di gestione post-operativa di cui all', comma 3, siano eseguite ed è commisurata alla durata ed al costo complessivo della gestione post-operativa stessa. 4. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è calcolato: a) sulla base del probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, tenuto conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti di estrazione, delle opere necessarie per il ripristino del terreno che abbia subito un impatto e della destinazione futura del terreno stesso dopo il ripristino; b) tenendo conto che le opere di ripristino necessarie devono essere eseguite da soggetti autorizzati, terzi, indipendenti e qualificati a svolgere le specifiche attività di ripristino. 5. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è periodicamente adeguato, in esito al monitoraggio dell'operatore ed ai controlli di cui all', in base alle opere di ripristino necessarie per il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti di cui all' richiesto dall'autorizzazione di cui all'. 6. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è aggiornato in caso di modifiche sostanziali del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all', e comunque, al rinnovo dell'autorizzazione di cui all'. 7. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3 sono trattenute, rispettivamente, fino alla certificazione, da parte dell'autorità competente, della chiusura della gestione operativa, di cui all', comma 2, e fino alla conclusione, con esito positivo, delle operazioni conseguenti al periodo di post-chiusura, risultante dall'ispezione finale di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-14