Art. 4 · Competenze regionali
Capo I

Art. 4

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Competenze regionali

In vigore dal 5 lug 2008
1. Sono di competenza regionale: a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III; c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare; d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'; e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali; f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione; g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione; h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'. 2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalità stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonché i risultati delle attività di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresì, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g) ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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