Art. 16 · Comunicazione delle informazioni
Capo III

Art. 16

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Comunicazione delle informazioni

In vigore dal 5 lug 2008
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione delle specifiche misure di gestione adottate. Le informazioni sono trasmesse annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualità delle acque di balneazione a norma dell'. 2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali notifica annualmente alla Commissione europea, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Si procede in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva al 24 marzo 2009. 3. Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi del presente decreto, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione europea ai sensi del comma 1 continuano ad essere trasmesse a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, fino a che non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi del presente decreto. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, non viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-16