Capo III
Art. 14
14 / 19Partecipazione del pubblico
In vigore dal 5 lug 2008
1. Le autorità competenti, ciascuna per quanto di competenza, incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione del presente decreto e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunità di informarsi sul processo di partecipazione, e di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami, in particolare per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento delle acque di balneazione di cui all', comma 1. Le autorità competenti tengono conto delle informazioni acquisite.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce informazioni al pubblico attraverso il proprio sito internet utilizzando i dati sulla balneazione inviati dalle Regioni e Province autonome, utilizzando una tecnologia geo-referenziata. Tali informazioni sono integrate anche dai dati ambientali.
3. Ai fini dell'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato delle acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di miglioramento, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono stabilite le modalità dirette a realizzare forme comuni di trattamento dei dati in possesso di ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-14