Art. 11 · Rischi da cianobatteri
Capo II

Art. 11

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Rischi da cianobatteri

In vigore dal 5 lug 2008
1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute. 2. Le autorità competenti, qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, adottano immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione dei bagnanti, di cui all', comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-11