Art. 10 · Misure di gestione in circostanze eccezionali
Capo II

Art. 10

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Misure di gestione in circostanze eccezionali

In vigore dal 5 lug 2008
1. Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-10