Capo I
Art. 1
1 / 19Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 5 lug 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l', commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
3. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione.
4. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) alle piscine e alle terme;
b) alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;
c) alle acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-1