Titolo III
Art. 19
19 / 20Disposizioni finali e copertura finanziaria
In vigore dal 4 lug 2008
1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.
2. All', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalità definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;115#art-19