Art. 14 · Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
Capo IV

Art. 14

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Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione

In vigore dal 4 lug 2008
1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;115#art-14