Art. 1 · Finalità e ambito di applicazione
Titolo I

Art. 1

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Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 4 lug 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'; Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell', comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell', comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in attuazione dell' della direttiva 2006/32/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati; Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nel termine previsto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legislativo: . Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalità, il presente decreto: a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia; b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali. 2. Il presente decreto si applica: a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio; b) ai clienti finali; c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari. 3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità.
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