Art. 6
6 / 6Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 2 dic 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La disposizione dell'articolo 132, comma 1-bis, del Codice, introdotta dall', comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.
4. L', comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è abrogato.
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Acces Provider) assicurano la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet a decorrere dal 31 marzo 2009.
Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all', comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Maroni, Ministro del-l'interno
La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;109#art-6