Art. 4 · Autorità di controllo ed informazioni di tipo statistico

Art. 4

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Autorità di controllo ed informazioni di tipo statistico

In vigore dal 3 lug 2008
1. All'articolo 154 comma 1, lettera a), del Codice, sono aggiunte, infine, le parole: «e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico». 2. I fornitori di servizi di cui al presente decreto entro il 30 giugno, inviano annualmente al Ministero della giustizia, per il successivo inoltro alla Commissione europea, le informazioni relative: a) al numero complessivo dei casi in cui sono state forniti i dati relativi al traffico telefonico o telematico alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile; b) al periodo di tempo trascorso fra la data della memorizzazione dei dati di traffico e quella della richiesta da parte delle autorità competenti; c) ai casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di accesso ai dati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;109#art-4