Art. 2 · Modifiche all'articolo 132 del Codice

Art. 2

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Modifiche all'articolo 132 del Codice

In vigore dal 3 lug 2008
1. All'articolo 132 del Codice sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «ventiquattro mesi» sono inserite le seguenti: «dalla data della comunicazione», le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,» sono soppresse e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla data della comunicazione»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.»; c) i commi 2, 4 e 4-bis sono abrogati; d) il comma 5 è così modificato: 1) all'alinea, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «volti anche a» sono sostituite dalle seguenti: «volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a»; 2) le lettere b) e c) sono soppresse; 3) alla lettera d) le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;109#art-2