Art. 59 · Sanzioni per i lavoratori
Capo IVSez. I

Art. 59

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Sanzioni per i lavoratori

In vigore dal 20 ago 2009
1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli , comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell', comma 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-59