Sez. VIII
Art. 54
190 / 321Comunicazioni e trasmissione della documentazione
In vigore dal 15 mag 2008
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-54