Sez. VI
Art. 44
169 / 321Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
In vigore dal 15 mag 2008
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-44