Art. 292 · Coordinamento
Capo II

Art. 292

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Coordinamento

In vigore dal 20 ago 2009
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo. 2. Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall', il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all', l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-292