Titolo X›Capo I
Art. 267
305 / 321Definizioni
In vigore dal 15 mag 2008
1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-267