Capo III›Sez. Sezione
Art. 24
99 / 321Obblighi degli installatori
In vigore dal 15 mag 2008
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-24