Art. 238 · Misure tecniche
Sez. II

Art. 238

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Misure tecniche

In vigore dal 15 mag 2008
1. Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione. 2. Nelle zone di lavoro di cui all', comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-238