Art. 233 · Campo di applicazione
Capo II

Art. 233

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Campo di applicazione

In vigore dal 11 ott 2024
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-233