Titolo IX›Capo I
Art. 230
301 / 321Cartelle sanitarie e di rischio
In vigore dal 15 mag 2008
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all' istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-230