Art. 191 · Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Capo II

Art. 191

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Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

In vigore dal 15 mag 2008
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all', comma 2. 2. Sul documento di valutazione di cui all', a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-191