Capo II
Art. 177
30 / 321Informazione e formazione
In vigore dal 15 mag 2008
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall', comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all';
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-177