Art. 164 · Informazione e formazione
Titolo VCapo I

Art. 164

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Informazione e formazione

In vigore dal 15 mag 2008
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-164