Art. 151 · Ordine delle demolizioni
Sez. VIII

Art. 151

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Ordine delle demolizioni

In vigore dal 15 mag 2008
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-151