Art. 149 · Paratoie e cassoni
Sez. VII

Art. 149

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Paratoie e cassoni

In vigore dal 15 mag 2008
1. Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-149