Art. 141 · Strutture speciali
Sez. VII

Art. 141

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Strutture speciali

In vigore dal 15 mag 2008
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-141