Art. 14 bis · Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
Capo II

Art. 14 bis

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Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro

In vigore dal 12 gen 2025
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-14-bis