Art. 130 · Andatoie e passerelle

Art. 130

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Andatoie e passerelle

In vigore dal 15 mag 2008
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-130