Art. 128
258 / 321Sottoponti
In vigore dal 20 ago 2009
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-128