Art. 128 · Sottoponti

Art. 128

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Sottoponti

In vigore dal 20 ago 2009
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-128