Art. 112 · Idoneità delle opere provvisionali
Sez. II

Art. 112

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Idoneità delle opere provvisionali

In vigore dal 15 mag 2008
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-112