Art. 110 · Luoghi di transito
Sez. II

Art. 110

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Luoghi di transito

In vigore dal 15 mag 2008
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-110