Capo II›Sez. I
Art. 107
65 / 321Definizioni
In vigore dal 15 mag 2008
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-107