Titolo IV›Capo Capo
Art. 104 bis
251 / 321Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
In vigore dal 21 ago 2013
Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all', comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all', comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all', comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che "I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-104-bis