Art. 102 · Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
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Art. 102

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Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

In vigore dal 15 mag 2008
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-102