Titolo IV›Capo Capo
Art. 102
248 / 321Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
In vigore dal 15 mag 2008
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-102