Art. 3 · Modifiche alla Parte quarta

Art. 3

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Modifiche alla Parte quarta

In vigore dal 24 apr 2008
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»; b) all'articolo 181, comma 1, le parole: «dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;63#art-3