Art. 3 · Modifiche alla parte quinta

Art. 3

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Modifiche alla parte quinta

In vigore dal 24 apr 2008
1. Alla parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 182: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»; 2) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2008»; 3) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»; 4) al comma 1-bis, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»; 5) al comma 1-ter, alinea, le parole: «1-bis, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis, lettere a) ed d-bis)» e, alla lettera b), le parole: «anteriore all'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse; 6) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° maggio 2004». b) all'articolo 184: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme abrogate e interpretative»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;62#art-3